Criteri di assegnazione degli alloggi
In ottemperanza al disposto art. 7 della Legge n. 71/2013, che autorizza il Sindaco del Comune dell’Aquila a disporre degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP per ulteriori assegnazioni, con deliberazione di Giunta Comunale n. 364 del 26 luglio 2013 sono stati stabiliti nuovi criteri di attribuzione degli stessi.
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.364/2013
NUOVI CRITERI DI ASSEGNAZIONE:
- nuove coppie formate dopo il sisma o nuovi nuclei monoparentali, di cui almeno un componente con casa inagibile;
- nuclei già disaggregati e non, che vivevano nello stesso alloggio pur non facendo parte dello stesso nucleo familiare;
- soggetti con contratti lavorativi di assistenza domiciliare il cui contratto di lavoro è cessato per morte dell’assistito, e comunque, sino alla formalizzazione di un nuovo contratto di lavoro;
- coloro che non hanno diritto ad alloggio in CASE o MAP in quanto il proprietario della casa di origine non ha presentato il progetto di ristrutturazione e a coloro i quali, all’esito della ristrutturazione, non è stato riconcesso l’appartamento, il cui ISEE sia inferiore a 8.000,00 euro;
- coloro che hanno l’alloggio classificato B-C in aggregato e, unitamente agli alloggi ATER classificati B-C e classificati A, qualora ricompresi in edifici classificati B e C;
- residenti e dimoranti in altri comuni nell’ambito della Provincia di L’Aquila , con casa inagibile , i quali, per motivi sanitari e di lavoro chiedono l’assegnazione di un alloggio nell’ambito del Comune di L’Aquila;
- nuclei familiari con gravi difficoltà sociali, opportunamente documentate o ad associazioni con finalità sociali o di volontariato.
PERCENTUALI DI ASSEGNAZIONE:
a) La percentuale del 20% degli alloggi disponibili all’attività ordinaria distinta sulla base delle seguenti modalità:
· diminuzione del nucleo familiare ed aumento del nucleo familiare;
· nuclei familiari residenti a L’Aquila ma ospitati presso altri Comuni a seguito del sisma del 6 aprile 2009, che chiedono il rientro nell’ambito del territorio comunale;
· richiesta di passaggio da C.A.S. a Progetto CASE/MAP;
· cambi di alloggio per motivazioni sanitarie ovvero per riavvicinamento nei luoghi di stabile dimora alla data del 6 aprile 2009, nonché per nuclei familiari con donne al 7° mese di gravidanza;
· assegnazione alloggio al coniuge separato con sentenza di separazione giudiziale (direttiva n. 1 del 3 giugno 2011);
· assegnazione alloggi ai nuclei con diversa residenza anagrafica aggregati ai soli fini dell’ingresso negli alloggi CASE/MAP, nonché tutte le altre tipologie previste nella dalla direttiva n. 1 del 3 giugno 2013.
b) La percentuale del 30% alle giovani coppie, coppie con donne in gravidanza con priorità per coloro che sono prossime al parto, o che hanno figli di età inferiore ai tre anni e, ai nuovi nuclei monoparentali di cui almeno un componente con casa inagibile; se il fabbisogno alloggiativo relativamente alla presente casistica non coincide con le disponibilità delle strutture CASE/MAP, si terrà conto delle condizioni economiche documentate da apposita dichiarazione ISEE, privilegiando i nuclei con l’ISEE più basso.
c) La percentuale del 30% al disagio sociale utilizzando la graduatoria già predisposta dalla apposita commissione di cui all’OPCM 3917/2010.
d) La percentuale del 20% per tutte le altre casistiche ricomprese nel citato art. 7 della L.71/ 2013.