Le sale per conferenze e dibattiti
Gli articoli 19 e 20 della legge n. 515 del 10 dicembre 1993 dispongono che i Comuni, dalla data indizione dei comizi elettorali, sono tenuti a mettere a disposizione di partiti e movimenti, presenti alla competizione elettorale, locali di loro proprietà predisposti per conferenze e dibattiti. Nonostante la gran parte del patrimonio comunale sia inagibile a causa del terremoto del 6 aprile 2009, con il provvedimento presente nella sezione "Avvisi" di questo sito (basta cliccare qui sotto per accedere alla pagina interessata) sono tate definite le tre sale che possono essere utilizzate per le finalità in questione. Nell'atto sono altresì indicati i criteri e le modalità per richiedere i locali.