Sezione salto blocchi

Registrati ai servizi APP IO e ricevi tutti gli aggiornamenti dall'ente
APP IO

Come si vota

L’elettore ha diritto di manifestare il voto di lista tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene (art.58, secondo comma del T.U. n.361/57). L’elettore può altresì esprimere voti di preferenza, fino ad un massimo di tre. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso (ad esempio, nel caso di due preferenze: donna-uomo o viceversa; nel caso di tre preferenze: donna-donna-uomo o viceversa; donna-uomo-donna o viceversa). Viceversa, se si esprimono più preferenze per candidati tutti dello stesso sesso, vengono annullate le preferenze successive alla prima (art.14, primo comma, della legge n.18/79). Una sola preferenza può essere espressa per i candidati compresi nelle liste di minoranze linguistiche. La preferenza deve essere manifestata esclusivamente per candidati compresi nella lista votata. Il voto di preferenza si esprime scrivendo, con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome fra i candidati deve scriversi sempre il nome ed il cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita. Qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L’indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità  di confusione tra i candidati. L’elettore, dopo aver votato, deve aver cura di piegare la scheda all’interno della cabina elettorale e deve restituirla, debitamente piegata, al presidente di seggio (art.58, secondo e terzo comma, del T.U. n.361/57). (Informazioni a cura del Ministero dell'Interno).

Le F.A.Q. del Ministero dell'Interno sulle Elezioni Europee