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Informazioni sul voto

Come si esprime il voto. Per il ballottaggio, il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo della scheda elettorale entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

Rappresentanti di lista. Qui di seguito, un estratto della circolare n. 23/2017 del Ministero dell'Interno, riguardante in particolare i rappresentanti di lista. "I rappresentanti delle liste di candidati presso gli Uffici elettorali di sezione, già designati per il primo turno di votazione, debbono intendersi confermati anche per il turno di ballottaggio. Tuttavia, i delegati delle liste collegate al primo o al secondo turno con candidati ammessi al ballottaggio hanno la facoltà di designare nuovi rappresentanti
presso gli Uffici elettorali di sezione in luogo di quelli a suo tempo designati per il primo turno di votazione, secondo le modalità previste dall'art. 35 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Si ritiene altresì che i medesimi delegati possano provvedere alle designazioni dei rappresentanti di lista presso gli uffici di sezione anche qualora non vi abbiano provveduto in occasione del primo turno. Le designazioni potranno essere effettuate al Comune, entro venerdì 23 giugno, o direttamente presso gli Uffici elettorali di sezione, nel
pomeriggio di sabato 24 giugno, oppure nella prima mattinata di domenica 25 giugno, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione. Si rappresenta che, in assenza di divieti normativi, possono essere designati
come rappresentanti di lista anche i candidati alle elezioni in svolgimento, purché elettori del Comune. Infine, in assenza di specifica normativa al riguardo, si ritiene che i rappresentanti già designati al primo turno dalle
liste non collegate ai candidati ammessi al ballottaggio possano comunque assistere alle operazioni del seggio; i delegati di tali liste, tuttavia, non possono nominare nuovi rappresentanti o sostituire quelli precedentemente designati".