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Designazione dei rappresentanti di lista

Designazione dei rappresentanti di lista
(art. 19 Legge n.352/1970)

Ciascun partito o gruppo politico presente in Parlamento nonché i promotori del referendum possono designare presso ogni seggio due propri rappresentanti, uno effettivo e l’altro supplente, per assistere alle operazioni di voto e di scrutinio.
Le designazioni dei rappresentanti di lista dovranno essere presentante presso l’Ufficio Elettorale, sito in Via Roma 207/A, entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 15 aprile. Al fine di garantire il regolare e tempestivo svolgimento di tutte le operazioni si suggerisce tuttavia di provvedere al deposito delle predette designazioni entro le ore 18:00 di giovedì 14 aprile.
Si rammenta che le designazioni dei rappresentanti di lista e gli eventuali mandati devono essere esibiti in originale e in copia unitamente ad una lettera accompagnatoria contenente l’elenco dei nominativi di tutti i rappresentanti designati.
La designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi può essere fatta secondo due modalità:

1) La designazione può essere fatta da persona delegata dal partito o dal gruppo politico o dai promotori del referendum. Il mandato a designare un rappresentante deve essere autenticato esclusivamente da un notaio e deve essere conferito, per i partiti o gruppi politici, dal presidente o segretario provinciale, ovvero da almeno uno dei promotori del referendum. La designazione del rappresentante,invece, deve essere autenticata da parte di uno dei pubblici ufficiali di cui all’art. 14 comma 1 della legge n. 53/1990 compresi,quindi,i nostri consiglieri comunali.

2) La designazione può essere fatta direttamente dal presidente o dal segretario provinciale del partito o del gruppo politico ovvero dai singoli promotori del referendum. In quest’ultimo caso non occorre l’autentica del notaio,ma sarà sufficiente l’autentica da parte di uno dei pubblici ufficiali di cui all’art. 14 comma 1 della legge n. 53/1990 compresi,quindi,i nostri consiglieri comunali.