Ordinanza antincendio e prevenzione igiene urbana: chiarimenti per fuochi d'artificio solo con personale autorizzato e in regola con i permessi
A seguito dell’ordinanza sindacale numero 200 del 6 giugno scorso, contenente “Prescrizioni in materia di antincendio boschivo e di igiene urbana e ambientale” (pubblicata all'indirizzo raggiungibile cliccando qui sotto, su "maggiori informazioni"), e delle richieste di chiarimento giunte da cittadini e associazioni, si precisa quanto segue. In riferimento all’articolo 5 del provvedimento – in cui è fatto divieto assoluto di accensione e lancio di fuochi d’artificio, le c.d. lanterne cinesi e lo sparo di petardi e scoppio di mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici salvo speciale licenza (art.6, lettera d, Regolamento Polizia urbana – Del. C.C. n.67/2016) – si precisa che il termine "licenza" è da intendersi "autorizzazione all'esercizio dell'attività di fochino o sparatore" e, nel caso di giochi pirotecnici in occasione di feste patronali, di paese ovvero sagre è necessario mettersi in regola con l'autorizzazione rilasciata dall'autorità locale di pubblica sicurezza. Per quanto riguarda i fuochi "privati" (come ad esempio in caso di matrimonio, compleanni etc.) vige quanto previsto per le celebrazioni patronali, ovvero, se il titolare della location del ricevimento o gli organizzatori dell’evento intendono innescare fuochi artificiali devono affidarsi a personale esperto ed autorizzato, oltre ad utilizzare materiale omologato, e devono mettersi in regola con le comunicazioni agli enti preposti.