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Prevenzione dagli incendi boschivi, ordinanza del Sindaco sulla combustione controllata di materiale vegetale di risulta da attività agricole o forestali

11/08/2014

Considerate la tradizionale pratica agricola di combustione dei residui vegetali ( che consente, in modo indiretto, un controllo sulle fonti di inoculo e sulla propagazione delle fitopatie, riducendo ed eliminando, in alcuni casi, il ricorso a trattamenti chimici ) e le situazioni di pericolo sia in termini di innesco e di propagazione degli incendi, sia in caso di intense precipitazioni a carattere piovoso che la giacenza sul suolo di importanti quantitativi di residui vegetali potrebbe causare, il Sindaco dell'Aquila - su proposta del settore Ambiente - ha emanato un'ordinanza con la quale ha stabilito che la combustione di materiale agricolo e forestale costituito da stoppie, paglia, sfalci e potature ed altri residui vegetali derivanti da ripuliture, sia consentita alle seguenti condizioni:
- che sia effettuata nel luogo in cui i residui vegetali sono prodotti, mediante raggruppamenti in cumuli, in quantità non superiori a tre metri steri ( equivalenti a tre metri cubi vuoto per pieno) per ettaro al giorno. Dai cumuli, opportunamente dimensionati, devono derivare fiamme di altezza modesta ed immediatamente estinguibili. Deve inoltre essere limitata la diffusione di particelle incendiate nelle immediate adiacenze;
- che la combustione dei cumuli sia ricompresa tra le 6:00 e le 10:00. Alla scadenza dell'orario consentito, i cumuli ancora fumanti devono essere spenti;
- che la combustione avvenga in modo controllato, ad alimentazione graduale, avendo cura di isolare la porzione di suolo direttamente interessato dalla combustione con una fascia parafuoco, libera da residui vegetali e di ampiezza di almeno 5 metri; nel caso di terreni adibiti a colture cerealicole, con una fascia arata o fresata di almeno 3 metri di ampiezza, evitando di accendere più fuochi contemporaneamente nell'ambito del medesimo fondo. Sono pertanto da preferire giornate prive di vento e nel caso in cui nel corso della combustione, sopraggiungano il vento o situazioni di pericolosità, il fuoco dovrà essere immediatamente spento. Le ceneri spente dovranno essere recuperate e distribuite sul terreno;
- che la combustione, al di fuori del centro abitato e del territorio urbanizzato, sia effettuata su aree poste a distanza non inferiore a 100 metri dalle abitazioni e non inferiore a 200 metri dalle aree boscate e che sia altresì effettuata in modo tale da non arrecare pregiudizio alla circolazione veicolare e ferroviaria;
- che la frazione verde derivante dalla manutenzione di giardini, parchi o aree alberate, orti di pertinenza di edifici pubblici privati sia conferita al servizio pubblico di raccolta rifiuti urbani contattando il numero verde dell'ASM oppure, solo per le utenze domestiche, reimpiegata in loco, attraverso la buona pratica dell'auto compostaggio.
Resta salva la facoltà d parte del Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, di sospendere o vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto, in tutti i casi in cui non sussistano condizioni ambientali o meteorologiche favorevoli.
Le sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza n.81 dell'11/08/2014, sono pubblicate sulla pagina Avvisi della sezione Concorsi, Gare e Avvisi dell'area Amministrazione, raggiungibile direttamente cliccando qui sotto, su "maggiori informazioni".

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