Consorzi obbligatori per la ricostruzione, la Giunta ha varato il disciplinare per il potere sostitutivo del Comune
La Giunta comunale, su proposta deliberativa dell’assessore alla
Ricostruzione Pietro Di Stefano, ha approvato l’atto di indirizzo
contenente il disciplinare per l’esercizio sostitutivo, da parte
dell’ente, rispetto alla costituzione dei consorzi obbligatori.
Questi ultimi sono previsti da un’Ordinanza di Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 2009, al fine di “effettuare interventi
unitari di rafforzamento o miglioramento sismico per gli aggregati di
immobili”. Viene dunque fatto obbligo, ai proprietari di singole unità
immobiliari, di costituirsi in consorzio entro 30 giorni dalla
pubblicazione dell’aggregato sull’albo pretorio del Comune, ai fini di
presentare la domanda di contributo per la ricostruzione o riparazione
delle parti comuni. Decorsi inutilmente questi termini l’ordinanza
prevede che il Comune, previa diffida, si sostituisca ai proprietari
inadempienti, entro un massimo di 15 giorni, mediante la nomina di un
commissario. Dal momento che l’ordinanza, tuttavia, non disciplina le
modalità rispetto a tale materia, la giunta ha approvato un atto di
indirizzo ai fini di stabilirne i criteri.
Nel caso di inadempienza, dunque, è il sindaco a provvedere alla
nomina di un commissario, individuato attingendo ad un apposito albo,
la cui costituzione avverrà tramite avviso pubblico.
Il commissario svolgerà le attività preparatorie connesse alla
realizzazione degli interventi di ricostruzione e predisporrà il
decreto di occupazione, svolgendo, inoltre, anche le funzioni di
responsabile dei lavori. Per quanto riguarda la scelta della ditta cui
affidare l’esecuzione dei lavori, al fine di garantire la massima
trasparenza e tracciabilità, dovrà attingere dall’elenco degli
operatori economici interessati e inviare l’invito a non meno di
cinque ditte, di cui almeno due con sede legale in Abruzzo. Per lavori
di importo superiore ai 20 milioni 658mila euro l’impresa deve aver
realizzato, nel quinquennio precedente, l’esecuzione di lavori per una
cifra non inferiore a 2 volte e mezzo l’importo di gara. Nel caso di
fallimento o liquidazione coatta della ditta affidataria dei lavori il
contratto s’intenderà risolto e il commissario procederà a
interpellare i soggetti che hanno partecipato alla selezione
originaria, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto di affidamento. Il compenso del
commissario sarà pari al 2 per cento della somma ammessa a contributo
per un valore dei lavori fino a un milione di euro, all’1 per cento
per importi fino a 5 milioni di euro, allo 0,5 per cento per
contributi fino a 10 milioni di euro e allo 0,2 per cento per
contributi eccedenti i 10 milioni di euro.
“Finora – ha spiegato l’assessore alla Ricostruzione Pietro Di Stefano
– non si era ancora materialmente posto il problema delle inadempienze
rispetto alla costituzione dei consorzi obbligatori. Una questione
che, invece, adesso inizia a delinearsi, riguardando, in maniera
particolare, quegli aggregati in cui alcuni dei proprietari delle
singole unità immobiliari risiedono all’estero, talvolta in luoghi
molto lontani, come il Centro America o l’Australia. In questi casi il
Comune deve necessariamente esercitare i poteri sostitutivi, a norma
di legge e per evitare blocchi e rallentamenti nel processo di
ricostruzione. Si è resa pertanto necessaria l’elaborazione di un
disciplinare da parte della giunta che ne stabilisse criteri e
modalità garantendo, allo stesso tempo, l’avvio dei cantieri e la
perfetta trasparenza e tracciabilità dei processi”.