"Legge Barca" per la ricostruzione, pubblicato l'avviso sulle incompatibilità tra tecnici, cariche elettive e dipendenti degli enti interessati; interviene anche il Presidente del Consiglio comunale, Benedetti
All'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune dell'Aquila è stato pubblicato l'avviso dell'assessore alle Risorse umane, riguardante le incompatibilità tra coloro che hanno incarichi tecnici nei procedimenti finalizzati alla ricostruzione post sisma e coloro che ricoprono cariche elettive o sono dipendenti negli enti interessati alla ricostruzione medesima. L'avviso in questione è stato emanato in adempimento alle prescrizioni contenute nell'articolo 67 quater, comma 11, della legge 134/2012 (conversione del decreto legge n. 83/2012). Nell'articolo è previsto infatti che "le cariche elettive e politiche dei Comuni, delle Province e della Regione, nei cui territori sono ubicate le opere pubbliche e private finanziate ai sensi del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, sono incompatibili con quella di progettista, di direttore dei lavori o di collaudatore di tali opere, nonché con l'esercizio di attività professionali connesse con lo svolgimento di dette opere, ivi comprese l'amministrazione di condomini e la presidenza di consorzi di aggregati edilizi. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono in condizioni di incompatibilità, possono esercitare la relativa opzionione entro novanta giorni. Il regime di incompatibilità previsto dal presente comma si applica anche ai dipendenti delle amministrazioni, enti e uffici pubblici che, a qualsiasi titolo, intervengono nei procedimenti inerenti la ricostruzione".
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CARLO BENEDETTI, RICORDA LE INCOMPATIBILITA' AI MEMBRI DELL'ASSEMBLEA
Ho inviato una comunicazione a tutti i consiglieri comunali in merito ai contenuti del decreto sviluppo, con riferimento alle “Misure per la gestione dell’emergenza in Abruzzo”, in cui è introdotto un nuovo regime di incompatibilità per i consiglieri comunali.
Nel decreto è infatti espressamente specificato che “le cariche elettive e politiche dei Comuni, della Provincia e della Regione, sono incompatibili con quella di progettista, di direttore dei lavori o di collaudatore” delle opere, pubbliche o private, finanziate dallo stesso decreto “nonché - prosegue il testo - con l’esercizio di attività professionali connesse con lo svolgimento di dette opere, ivi comprese l’amministrazione di condomini e la presidenza di consorzi di aggregati edilizi. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono in condizioni di incompatibilità possono esercitare la relativa opzione entro novanta giorni”.
Dal momento che la mancata eliminazione delle cause di incompatibilità entro questo termine ha come pena la decadenza dalla carica ho ritenuto opportuno ricordare all’intero consiglio il contenuto del decreto per le opportune valutazioni.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Carlo Benedetti