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AGGIORNAMENTO CATASTO SOPRASSUOLI PERSORSO DAL FUOCO ANNO 2021 E 2022
28-09-2023
 

Legge 22 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”

VISTA la Legge 21 novembre 2000 n. 353, “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, la quale dispone all’art 10 comma 2 che l’elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco, oggetto di aggiornamento, deve essere depositato per 30 (trenta) giorni consecutivi all’albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni da parte di interessati o di portatori di interesse diffuso

SI AVVISANO I CITTADINI INTERESSATI

Che la documentazione tecnica allegata alla Delibera di Giunta Comunale n. 459 del 26 settembre 202 3 avente ad oggetto: “Catasto soprassuoli percorsi dal fuoco – aggiornamento anno 2023 ” , è depositata per 30 (trenta) giorni consecutivi in libera visione presso il Settore Transizione Ecologica - PNRR e PNC - Protezione Civile ed è pubblicata sul sito web, albo pretorio dell’Ente; Durante il periodo di deposito sarà possibile presentare osservazioni da redigere in carta semplice, da inviare: a mezzo raccomandata AR da indirizzare al Comune dell’Aquila, Viale XXV Aprile -67100 o a mezzo Pec al seguente indirizzo: ambiente@comune.laquila.postecert.it

Decorso tale termine verranno valutate le eventuali osservazioni pervenute e approvati nei successivi 60 (sessanta) giorni gli elenchi definitivi delle particelle catastali candidate ad essere inserite nel catasto incendi e quindi sottoposti ai vincoli di cui all’art 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e le relative perimetrazioni.

Con la sua pubblicazione all’Albo Pretorio, la presente informativa assume il carattere della notorietà ai sensi di legge.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 (quindici) anni. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati in predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al comma 1 dell'art. 10 della citata L. 353/2000, pena la nullità dell'atto.

È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonchè strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data antecedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'Ambiente (ad esempio per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici).

Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

 
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